Riflessioni giuridiche sul caso Mario Roggero tra diritto, emozione e Stato di diritto
A cura dell’Avv. Giulio Stramera
La recente condanna definitiva del gioielliere Mario Roggero ha riacceso uno dei dibattiti più delicati del diritto penale italiano: quando una reazione armata costituisce legittima difesa e quando, invece, diventa una condotta penalmente rilevante?
L’intervista rilasciata dal Procuratore della Repubblica di Asti, Biagio Mazzeo, offre numerosi spunti di riflessione, ma richiede anche alcune precisazioni giuridiche affinché il dibattito pubblico non venga semplificato oltre misura.
L’obiettivo di questo contributo non è discutere la correttezza della sentenza, che va rispettata quale espressione della funzione giurisdizionale, bensì analizzare, con taglio tecnico e divulgativo, alcuni principi fondamentali della disciplina della legittima difesa.
La legittima difesa non è un diritto alla vendetta
L’articolo 52 del codice penale individua quattro presupposti essenziali: un’offesa ingiusta, un pericolo attuale, la necessità della difesa e la proporzione tra offesa e reazione.
Il punto centrale dell’intera vicenda Roggero non è rappresentato dall’esistenza della rapina, circostanza pacifica, bensì dalla verifica del momento in cui la reazione armata è stata posta in essere.
Secondo la ricostruzione processuale richiamata nell’intervista, i rapinatori avevano ormai lasciato la gioielleria e si trovavano in fuga quando il gioielliere esplose i colpi di pistola. Se tale ricostruzione corrisponde alla realtà dei fatti accertata nei tre gradi di giudizio, viene meno uno degli elementi imprescindibili della scriminante: l’attualità del pericolo.
La legittima difesa tutela chi reagisce per impedire un’aggressione in atto, non chi punisce l’aggressore dopo la cessazione del pericolo. Questa distinzione rappresenta uno dei cardini dello Stato di diritto.
“Fuori dal negozio” non significa automaticamente “fuori dalla legittima difesa”
Su questo punto, tuttavia, il dibattito mediatico rischia di essere eccessivamente semplicistico.
Non è il luogo materiale dello sparo a determinare automaticamente la liceità o l’illiceità della condotta. Non esiste alcuna norma secondo cui all’interno del negozio la legittima difesa operi sempre, né secondo cui, una volta superata la porta d’ingresso, essa venga automaticamente meno.
Ciò che rileva è la permanenza del pericolo. È perfettamente ipotizzabile, in astratto, un’aggressione ancora in corso anche all’esterno del locale oppure, al contrario, una reazione illegittima consumata all’interno dell’esercizio commerciale qualora l’aggressore sia ormai neutralizzato o in fuga.
Ogni valutazione deve quindi essere costruita sulla concreta dinamica dei fatti.
Il processo penale si decide in pochi secondi
Le immagini video, le consulenze balistiche e la ricostruzione cronologica degli eventi assumono un’importanza decisiva.
Occorre verificare, secondo per secondo, se i rapinatori fossero ancora armati; se uno di essi si fosse voltato verso il gioielliere; se permanesse un concreto rischio per la moglie, per la figlia o per altre persone; quale fosse la distanza; quale fosse la direzione dei colpi; quale percezione potesse ragionevolmente avere il soggetto agente.
Sono questi gli elementi che distinguono una difesa necessaria da una reazione penalmente illecita.
La “reazione a scoppio ritardato” non è una categoria giuridica
Il Procuratore utilizza una definizione giornalisticamente efficace parlando di “reazione violenta a scoppio ritardato”. Dal punto di vista tecnico, tuttavia, tale espressione non costituisce una categoria del diritto penale.
Serve piuttosto a descrivere una situazione nella quale la risposta violenta interviene dopo che il pericolo è ormai cessato. È proprio qui che il diritto opera una distinzione fondamentale.
La violenza necessaria a salvare una vita è profondamente diversa dalla violenza diretta a punire chi si sta ormai allontanando. Lo Stato non può riconoscere un diritto di vendetta privata, neppure quando la vittima abbia subito un fatto gravissimo.
La rapina non era un semplice reato contro il patrimonio
Un altro aspetto merita particolare attenzione. Nel corso dell’assalto, la moglie del gioielliere venne colpita, la figlia fu immobilizzata con fascette, i rapinatori utilizzavano un coltello e una pistola poi risultata finta e tutta la famiglia visse momenti di autentico terrore.
Sarebbe quindi riduttivo qualificare quella vicenda come un mero attentato ai beni patrimoniali. Durante la rapina erano certamente in pericolo beni fondamentali quali la vita, l’incolumità personale e la libertà individuale.
La vera questione giuridica diventa allora un’altra: quel pericolo esisteva ancora quando furono esplosi i colpi? È questa la domanda cui il processo ha dato una risposta negativa.
L’eccesso colposo non può sostituire la legittima difesa
Talvolta il dibattito pubblico tende a sovrapporre la disciplina dell’articolo 55 del codice penale alla legittima difesa. Occorre però ricordare che l’eccesso colposo presuppone l’esistenza iniziale di una situazione riconducibile alla scriminante.
In altri termini, esiste ancora un’aggressione e la reazione è consentita, ma il soggetto eccede colposamente i limiti della necessità o della proporzione.
Diversa è l’ipotesi in cui il pericolo sia ormai definitivamente cessato. In tale situazione potrebbe mancare il presupposto stesso sul quale costruire l’eccesso colposo.
La legittima difesa putativa: una questione spesso trascurata
Esiste poi un ulteriore profilo. Il soggetto potrebbe aver erroneamente creduto che il pericolo fosse ancora attuale. Si parla, in tali casi, di legittima difesa putativa.
Naturalmente non basta dichiarare di aver avuto paura. Occorre verificare se tale errore fosse concreto, ragionevole, compatibile con gli elementi oggettivi della vicenda e coerente con le immagini disponibili.
Qualora i filmati dimostrino inequivocabilmente che gli aggressori stavano esclusivamente fuggendo, anche questa prospettiva difensiva incontra evidenti difficoltà.
Comprensione umana e qualificazione giuridica
È probabilmente questo il punto più delicato dell’intera vicenda. Chiunque può comprendere, sul piano umano, lo sconvolgimento psicologico di una persona che abbia appena subito una rapina tanto violenta.
Comprendere, però, non significa necessariamente giustificare sul piano giuridico. Il diritto penale è chiamato proprio a mantenere questa distinzione.
La funzione della giurisdizione non consiste nel valutare soltanto l’emotività del momento, ma nel verificare se ricorrano tutti i rigorosi presupposti richiesti dalla legge.
Alcune precisazioni sulle dichiarazioni del Procuratore
L’intervista contiene affermazioni largamente condivisibili, ma anche alcuni passaggi che meritano precisazione.
Non è il semplice superamento della porta del negozio a far cessare automaticamente la legittima difesa. Sparare all’interno dell’esercizio commerciale non determina, di per sé, un’assoluzione. La provocazione non trasforma un omicidio in legittima difesa, ma può rilevare soltanto quale circostanza attenuante nei casi previsti dalla legge. La grazia presidenziale, infine, costituisce un istituto autonomo di clemenza e non rappresenta una revisione della sentenza.
Si tratta di precisazioni tecniche che aiutano a evitare letture eccessivamente schematiche di un tema estremamente complesso.
Conclusioni
Il caso Roggero continuerà probabilmente a dividere l’opinione pubblica. Esso pone interrogativi profondi sul rapporto tra sicurezza, tutela delle vittime, diritto di difesa e monopolio statale dell’uso legittimo della forza.
Una cosa, tuttavia, appare certa: la legittima difesa non può essere ridotta a uno slogan politico né trasformata in una formula automatica.
Ogni vicenda richiede una rigorosa ricostruzione dei fatti, una puntuale applicazione delle norme e un delicato equilibrio tra esigenze di sicurezza e principi dello Stato di diritto.
È proprio in quei pochi secondi che separano una difesa necessaria da una reazione successiva che il diritto penale è chiamato a svolgere la sua funzione più difficile: distinguere ciò che è giuridicamente consentito da ciò che, pur umanamente comprensibile, non può essere legittimato.
Avv. Giulio Stramera
Studio Legale Stramera & Li Puma
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